Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce lo spettacolo, in tutte le sue espressioni e articolazioni, quale elemento fondamentale della cultura italiana e dell'identità nazionale, nonché quale strumento di crescita civile, di aggregazione sociale e di sviluppo economico, produttivo e occupazionale.
      2. La finalità della presente legge è la definizione di un nuovo sistema di sostegni e di incentivi, pubblici e privati, per l'aumento delle risorse destinate ai settori cinematografico, audiovisivo, musicale, teatrale, di danza, circense e dello spettacolo viaggiante.